Art. 3.
(Disposizioni concernenti tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti).

      1. Lo Stato e le regioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà, in attuazione degli articoli 117 e 118 della Costituzione, sentite anche le associazioni rappresentative degli enti locali, possono promuovere iniziative per favorire l'associazionismo dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, nelle forme dell'unione di comuni e, per i territori montani, della comunità montana, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
      2. In tutti i comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti le funzioni di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi sono disciplinate a livello regolamentare da ciascun ente e possono essere affidate anche ad un organo monocratico interno o ad un soggetto esterno all'ente.
      3. In conformità con l'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nei comuni di cui al comma 2 le competenze del responsabile del procedimento per l'affidamento e per l'esecuzione degli appalti di lavori pubblici sono attribuite al responsabile dell'ufficio tecnico o della struttura corrispondente. Ove ciò non sia possibile secondo quanto disposto dal regolamento comunale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare. In ogni caso, il responsabile del procedimento

 

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deve essere dipendente di ruolo o a tempo determinato, secondo la normativa vigente.
      4. Ai comuni di cui al comma 2 non si applicano le seguenti disposizioni:

          a) articolo 24, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni;

          b) articolo 128, commi 3, 5, 6, 7, 9, secondo periodo, e 11, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

          c) articoli 11, 13 e 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

          d) decreti del Ministro dei lavori pubblici 21 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2000, e 4 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2000.

      5. Al fine di favorire, nei comuni di cui al comma 2, il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e ogni altro servizio, può essere utilizzata, per l'attività di incasso e di trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze o con soggetti terzi, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
      6. I comuni di cui al comma 2, anche in associazione o partecipazione tra di loro, possono stipulare con le diocesi cattoliche convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Analoghe convenzioni possono essere stipulate con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato italiano, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione, per la salvaguardia e il recupero dei beni di cui al primo periodo nella disponibilità delle rappresentanze medesime. Le convenzioni sono finanziate dal Ministero per i beni e le attività culturali con le risorse di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,

 

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e successive modificazioni, in una quota non superiore al 20 per cento delle medesime risorse. A tale fine, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere della Conferenza Stato-città e autonomie locali, sono stabiliti i criteri di accesso ai finanziamenti nonché la quota delle predette risorse destinata agli stessi.
      7. I comuni di cui al comma 2 possono acquisire, al valore economico definito dall'ufficio tecnico erariale territorialmente competente, o stipulare intese finalizzate al recupero delle stazioni ferroviarie disabilitate e delle case cantoniere dell'ANAS Spa, nonché di caserme dismesse, di edifici del Corpo forestale dello Stato non più in uso e di tutti gli edifici demaniali dismessi, al fine di destinarli, anche ricorrendo all'istituto del comodato a favore delle organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e di salvaguardia del territorio, ad attività di insediamento e di incubatori di impresa, anche in collaborazione con la società Sviluppo Italia Spa, ovvero a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali, anche in collaborazione con la società Buonitalia Spa, nonché per altre attività comunali.
      8. Le regioni possono promuovere interventi per la realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici situati nei comuni di cui al comma 2 e alla diffusione di servizi via banda larga nei medesimi comuni.
      9. Le regioni possono altresì incentivare l'adozione da parte dei comuni di cui al comma 2 di misure atte a tutelare l'arredo urbano, l'ambiente e il paesaggio, favorendo l'utilizzo di materiali di costruzione locali, l'installazione di antenne collettive per la ricezione delle trasmissioni radiotelevisive via satellite, la limitazione dell'impatto ambientale dei tracciati delle linee elettriche e degli impianti per telefonia mobile e radiodiffusione.
      10. Per favorire il riequilibrio anagrafico e promuovere e valorizzare le nascite nei comuni di cui al comma 2, il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del
 

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Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modifiche e le integrazioni necessarie a prevedere che i genitori residenti in uno dei comuni di cui al medesimo comma 2 possano richiedere, all'atto della dichiarazione resa nei termini e con le modalità di cui al citato articolo 30, che la nascita dei figli sia acquisita agli atti dello stato civile come avvenuta nel comune di residenza dei genitori, anche qualora il parto si sia verificato in un altro comune, purché ricompreso nel territorio della medesima provincia. Le modifiche e le integrazioni di cui al periodo precedente prevedono, in particolare, che dagli atti dello stato civile risulti, oltre al luogo elettivo di nascita, anche il luogo dove il parto sia effettivamente avvenuto, e che si registri l'accordo tra i genitori sulla scelta del comune di residenza quale luogo di nascita.
      11. All'articolo 135, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le parole: «, con particolare riferimento al territorio dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti».